1.Denominazione-Sede-Durata
2.Scopo
e Oggetto
3.Soci cooperatori
4.Soci sovventori
5.Il rapporto sociale
6.Patrimonio sociale
7.Bilancio e relazione degli amministatori
8.Organi sociali
9.Controversie
10. Scioglimento e liquidazione
11. Disposizioni generali e finali
- TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
- art. 1 (Costituzione e denominazione)
E’ costituita con sede nel Comune di Trezzano Rosa (MI), ai sensi della legge
8 Novembre 1991 N° 381 art.
1 lettera b), la società cooperativa denominata
“LA GOCCIA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS”.
- La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo,
sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche all’estero.
art.
2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con
deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso
per i soci dissenzienti
- TITOLO IItorna su
SCOPO ED OGGETTO
- art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento
dell’interesse generale della comunità alla promozione umana
e all’integrazione sociale dei cittadini.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo
mondiale ed in rapporto ad essi agisce.
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità interna
ed esterna, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto
ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato
rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche, il rispetto della persona.
Le priorità dell’uomo sul denaro, ed anche…la ricerca
dell’utopia, come luogo possibile nel quale vivere quotidianamente questi
principi.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e
della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili,
con altri enti cooperativi, imprese sociali, ed organismi del Terzo Settore,
su scala locale, nazionale ed internazionale, nonché a promuovere la
costituzione di nuove imprese sociali e lo sviluppo dei valori morali e sociali
della cooperazione all’interno della società tutta.
La cooperativa inoltre si propone di svolgere in modo organizzato e senza
fini speculativi un’ attività finalizzata al recupero ed alla
qualificazione umana, morale, etica, culturale, professionale, nonché l’inserimento
sociale e lavorativo di persone socialmente svantaggiate.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il
coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei
fruitori dei servizi ed Enti con finalità di solidarietà sociale,
attuando in questo modo – grazie all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione
responsabile dell’impresa.
Nello svolgimento dell’attività produttiva la Cooperativa impiega
principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai
soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine
la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con
i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in
qualsiasi altra forma, ivi compresa i rapporti di collaborazione coordinata
non occasionale e lavoratori a progetto.
La Cooperativa attua in forma mutualistica e senza fini speculativi l’autogestione
dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di
occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali
e professionali.
La Cooperativa può operare anche con terzi.
- Art. 4 (Oggetto sociale)
La cooperativa, secondo quanto previsto dalla legge
N° 381 dell’8
Novembre 1991 art. 1 lettera b), intende realizzare i propri scopi sociali
attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate alla formazione,
tirocinio, accompagnamento verso l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate attraverso l’esperienza del lavoro associato ed autogestito.
- La cooperativa ha come oggetto:
a. attività di progettazione, creazione e manutenzione del verde
pubblico e privato, manutenzione e vendita di macchinari agricoli ed inerenti
all’attività di giardinaggio, coltivazioni agricole e florovivaistiche,
frutticoltura, orticultura, biologiche e tradizionali sia all’aperto
che in serra, trasformazione dei prodotti, allevamento zootecnico, nonché l’esercizio
del commercio dei prodotti, sia in forma itinerante sia in un punto fisso
di vendita; servizi di pulizia ambientale, attività di educazione
ambientale; servizi completi di gestione cimiteriale sia di umani che di
animali d’affezione; gestione di impianti di cremazione o inceneritori;
intervenire concretamente contro il randagismo e l’abbandono (soccorrere,
assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso
persone che diano garanzie di buon trattamento, promuovere studi, incontri,
progetti, convegni sugli animali, collaborare ed assumere partecipazioni
in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio, stipulare
convenzioni con enti pubblici o privati, asl, gestire canili e gattili,
progetti d’adozione, sterilizzazione, formazione ecc, manutenzione
di strutture e spazi pubblici e privati; manutenzione di strade; gestione
di maneggi, servizi di ristorazione mense e bar;
b. Progetti di prima accoglienza, per favorire la risocializzazione ed il
riavvicinamento all’ambiente lavorativo, quale spazio d’osservazione
e messa a punto di percorsi individuali anche per conto di terzi.Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di
legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa
o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti
gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,
commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione
degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente
ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,
attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le
attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto
delle vigenti norme in materia di esercizio e di professioni riservate per
il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi Albi
o Elenchi.
Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze
e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, anche cooperative,
sia in Italia che all’estero specie se svolgono attività analoghe
e comunque accessorie all’attività sociale, con esclusione
assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione
di partecipazioni riservata dalla legge a società in possesso di
determinati requisiti, appositamente autorizzate e o iscritte in appositi
albi.
La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza
e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività,
disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata
ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale.
E’ in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio
tra il pubblico.
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico
o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare
procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento
aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative
ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’articolo
2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.
-
- TITOLO IIItorna su
SOCI COOPERATORI
- Art. 5 (Soci)
Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere
inferiore al minimo stabilito dalla legge.
I soci cooperatori:
• concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione
degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e
conduzione dell’impresa;
• partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei
processi produttivi dell’azienda;
• contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano
al rischio di impresa.
Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti
alle seguenti categorie:
1) Soci Prestatori : vale a dire persone fisiche, anche svantaggiate ai
sensi della legge 381/91 art. 4, che possiedono i necessari requisiti tecnico
professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento
degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali,
in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.
I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla
loro destinazione;
2) Soci Volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente,
esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti
della legge L. 381/91
Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti
sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell’attività delle
Cooperative sociali.
Ogni socio è iscritto in un apposita sezione del Libro dei Soci in
base all’appartenenza a ciascuna della categorie più indicata.
In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in
proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che,
per l’attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza
con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio d’Amministrazione.
I soci,indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare
la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti
previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di Amministrazione
della cooperativa e sempre che l’attività in questione non
sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa
o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.
Art. 6 (categoria speciale
di soci)
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
ai sensi dell’articolo 2527 comma 3 del codice civile, i cui diritti
ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in
ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
In tale categoria speciale potranno essere ammessi in ragione dell’interesse
al loro inserimento nell’impresa o al fine di completare la loro
formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi
sociali.
La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale
viene fissata dal Consiglio di Amministrazione e comunque per un termine
non superiore a cinque anni.
I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti,
per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio
di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli
altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.
Oltre nei casi previsti dalla legge e dall’ art. 15 del presente
statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere
in qualsiasi momento.
Costituiscono cause di esclusioni del socio appartenente alla speciale
categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall’ art.
16 del presente statuto:
a) l’inosservanza dei doveri inerente la formazione;
b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali e ai momenti di partecipazione
predisposti dalla Cooperativa;
Verificatasi una causa di esclusione appartenente alla speciale categoria
potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima
della scadenza fissata al momento della sua ammissione.
- TITOLO IVtorna su
SOCI SOVVENTORI
- Art. 7 (soci sovventori)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo
III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori
, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59
Art. 8 (Conferimento
e azioni dei soci sovventori)
I conferimenti dei
soci sovventori costituiscono il fondo per il
potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, comma 2, del presente
statuto.
I conferimenti stessi possono aver ad oggetto denaro, beni in
natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili
del valore di euro 100,00. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo
di 250 azioni.
La società ha facoltà di non emettere i titoli
ai sensi dell'articolo 2346 cod. civ.
Art. 9 (Alienazione delle azioni
dei soci sovventori)
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea
in occasione dell'emissione di titoli, le azioni dei sovventori possono
essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del
Consiglio di Amministrazione.
Il socio che intenda trasferire le azioni
deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente
ed il Consiglio ha la facoltà di
pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
secondo le modalità previste dal successivo articolo 22.
In caso
di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende
trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne
altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore
nominale delle azioni tenendo conto di quanto previsto dal successivo
articolo 10 punto e)
Art. 10 (deliberazione di emissione)
L'emissione delle azioni destinate
ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell' Assemblea,
con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione
b) l'eventuale esclusione o limitazione
motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei
soci cooperatori sulle azioni emesse;
c) il termine minimo di durata del
conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e
gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il
tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore
a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;
e)
i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione
delle eventuali riserve divisibili.
Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della
società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non
devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Qualora, per
qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno
computati applicando un coefficiente correttivo
determinato dal rapporto dal numero massimo dei voti ad essi attribuiti
per legge e il numero dei voti da essi portati.
Fatta salva l'eventuale
attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera
d) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte
di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante
i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed
il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell' Assemblea
stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione
dei titoli.
Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)
Oltre che nei casi previsti dall'articolo
2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta
qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
dall' Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente
articolo.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,
ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci
cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si
applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole
di incompatibilità.
- TITOLO Vtorna su
IL RAPPORTO SOCIALE
- Art. 12 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio
di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi
di persona fisica:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) la categoria dei soci a cui chiede essere iscritto;
c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico professionale e l’attività di
lavoro che intende svolgere nella cooperativa;
d) L’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione
professionale, delle specifiche competenze possedute;
e) L’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale
non dovrà essere inferiore, né superiore, al limite minimo
e massimo;
f) La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente
statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
sociali;
g) La espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale
contenuta negli art. 40 e ss. del presente statuto.
Se trattasi di società, associazione od enti, oltre a quanto previsto
nei precedenti punti b),d),e),f), e g) relative alle persone fisiche, la
domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti
di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non
discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica
svolta.
Ogni socio è iscritto in un apposita sezione del libro soci in base
all’appartenenza a ciascuna delle categoria su indicate.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato
e annotata a cura degli amministratori, sul libro dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare le deliberazioni
di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi
l’ ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni
dalla comunicazione del diniego, richiedere che sull’istanza si pronunci
l’Assemblea la quale delibera sulle domande non accolte se non appositamente
convocata, in occasione della successiva convocazione.
Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa
allo stesso illustrano le ragioni delle determinazioni assunte riguardo
alla ammissione dei nuovi soci.
Art. 13 (Obblighi dei soci)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla
legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio
di Amministrazione:
- del capitale sottoscritto;
- dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’Assemblea in
sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni
adottate dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello
risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto
dopo trenta giorni dalla ricezione da effettuarsi con lettera raccomandata
alla Cooperativa.
Art. 14 (perdita della qualità di socio)
- La qualità di socio si perde:
- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona
fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento se il socio è diverso
da persona fisica.
Art. 15 (recesso del socio)
- Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per
il socio, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati
motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento
degli scopi sociali;
c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per
cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la
cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio
in apposito regolamento.
d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa
ovvero l’attività di volontariato presso la stessa.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla
società.
Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori
devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni
dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste
ai successivi artt. 40 ss.
I recesso non può essere parziale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione
del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra soci cooperatori e società, il recesso
ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato
tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura con l’esercizio
successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà su richiesta
dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dall’annotazione
dello stesso sul libro dei soci.
Art. 16 (esclusione)
L’esclusione può essere deliberata
dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla
legge, nei confronto del socio che:
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi
sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione.
Con riferimento alle diverse tipologie dei soci, i requisiti connessi
alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:
- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa
a favore della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore
della cooperativa;
b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano
dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall’Assemblea dei
soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni
adottate dagli Organo sociali, salva la facoltà del consiglio
di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore
a 45 giorni per adeguarsi;
c) previa l’intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso
nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali
debiti contratti ad altro titolo verso la società.
d) In qualunque modo, anche nell’esecuzione del rapporto di lavoro,
causi significativi danni materiali o di immagine alla società, oppure
se a causa di dissidi o disordini tra i soci tali da compromettere in modo
rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali
ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il
vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale.
e) Nell’esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere
comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti
tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per
motivi disciplinari ovvero per giusta causa o per giustificato
motivo;
f) Per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali
dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza
in società,
disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta
una assemblea;
g) Svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con
la cooperativa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione
al collegio arbitrale ai sensi dell’art. 40 e seguenti,
nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento
del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti
mutualistici pendenti.
L’esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione
del rapporto di lavoro.
-
Art. 17 (delibere di recesso ed esclusione)
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicati
ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai
provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie
sono demandate alla decisione del collegio Arbitrale, regolato dagli artt.
40 ss. del presente statuto.
L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa,
a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo
raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti
stessi.
Art. 18 (liquidazione)
I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso
delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a
norma del successivo art. 23 la cui liquidazione avrà luogo sulla base del
bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,
limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore
all’importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovraprezzo, ove
versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato
ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art.2545 – quinquies,
terzo comma, del codice civile.
Il pagamento è effettuato entro 160 giorni dall’approvazione
del bilancio stesso.
Art. 19 (morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno
diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate,
eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui
al precedente art. 18.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare unitamente alla
richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra
idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi della
data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li
rappresenterà di fronte alla società.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347 secondo
e terzo comma del codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla società subentrano
nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell’Organo
amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure
di cui al precedente art. 16. in mancanza si provvede alla liquidazione
ai sensi dell’art. 18.
In caso di pluralità di eredi, questi debbano nominare un rappresentante
comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti
di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta
la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le
modalità previste dall’ art. 12.
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di
uno solo tra essi, si precede alla liquidazione ai sensi dell’art.
18.
Art. 20 (termini di decadenza, limitazione al rimborso, responsabilità dei
soci cessati)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei
soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non è stato
richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio
nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto
operativo, fatte comunque salvi i diritti degli eredi del socio
defunto.
Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso
nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del
consiglio di Amministrazione a riserva legale.
I soci esclusi per motivi indicati nell’art. 16 lettere b) c) d) ed
g) oltre al risarcimento dei danni e del pagamento dell’eventuale
penale, ove determinata nel regolamento perdano il diritto al
rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal
rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione
mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali,
ove previste da apposito regolamento e da risarcimento danni e da prestazioni
mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’ art.
1243 cod. civile.
Il socio che cessa di far parte della società risponde
verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per
una anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si
manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato
verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso
la società gli
eredi del socio defunto.
- TITOLO VItorna su
PATRIMONIO SOCIALE
- Art. 21 (elementi costitutivi)
Il patrimonio della società è costituito da:
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:
a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni
dal valore pari a Euro 100,00
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo
per il potenziamento aziendale;
2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni
eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e dagli eredi
di soci deceduti;
3) dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme
versate dai soci;
4) dalla riserva straordinaria;
5) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista
per legge;
Ai sensi dell’art. 2346 del codice civile la società esclude
l’emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione
all’esercizio dei diritti sociali consegue all’iscrizione
al libro soci.
Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore ai
limiti fissati dalla legge.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci ne durante
la vita sociale ne all’atto dello scioglimento della società.
Art. 22 ( vincoli sulle azioni e loro alienazioni)
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari,
né essere cedute con effetto verso la società senza l’autorizzazione
degli Amministratori.
Il socio che intende trasferire anche in parte, le proprie azioni deve
darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo
relativamente all’aspirante acquirente le indicazioni previste nel
precedente art. 12 con particolare riferimento al possesso dei requisiti
soggettivi.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere
comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria
partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente
che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie
indicate nel presente statuto.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere
motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.
Il Consiglio di Amministrazione può acquistare o rimborsare azioni
della società purché sussistano le condizioni previste del
secondo comma dell’ articolo 2545 quinquies del codice civile e
l’acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuiti
e delle riserve disponibili risultanti dell’ultimo bilancio regolarmente
approvato.
- TITOLO VIItorna su
BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO
-
Art. 23
L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla
compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione
informativa ai sensi della normativa vigente ed alla stesure della relazione
sull’andamento della gestione sociale.
La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle
leggi vigenti, deve illustrare l’andamento dell’attività della
Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici
prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei
soci e della comunità territoriale.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci
per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale, ovvero 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,
oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto
della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla
gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli
utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
di cui all’ art. 11 della legge 31.1.1992 numero 59 nella misura prevista
dalla legge medesima.
c) Ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e
dalle condizioni previste dall’ art. 7 della legge 31.1.1992, numero
59;
d) Ad eventuali dividenti in misura non superiore al limite stabilito dal
codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L’assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando
le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.
Art. 24 (ristorni)
Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio,
può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore
dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.
Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento
gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.
La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci
prestatori i trattamenti economici previsti dall’articolo 3 comma
secondo lettere b) della legge 142 del 2001, secondo le modalità ivi
contemplate.
La ripartizione del ristorno fra i soci dovrà essere effettuata considerando
la qualità e la quantità degli scambi mutualistici intercorrenti
fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito
Regolamento da approvarsi ai sensi dell’ art. 2521 ultimo comma del
codice civile, da predisporre a cura degli amministratori, sulla base dei
seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):
a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno;
b) la qualifica/professionalità;
c) i compensi erogati;
d) il tempo di permanenza nella società;
e) la tipologia del rapporto di lavoro;
f) la produttività;
- TITOLO VIIItorna su
ORGANI SOCIALI
- Art. 25 (organi)
Sono organi della cooperativa:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio di Amministrazione;
c. il Collegio dei Sindaci, se nominato.
d. L’organo di controllo contabile, se nominato.
Art. 26 (assemblee)
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi tramite lettera raccomandata A.R.
ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire
la prova dell’avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione,
inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell’adunanza,
contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora
della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un
giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell’adempimento
delle suddette formalità, l’assemblea si reputa validamente
costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto
di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.
Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione
degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 27 (funzioni dell’Assemblea)
L’Assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce gli storni;
2) procede alla nomina degli amministratori;
3) procede all’eventuale nomina dei sindaci e del presidente del
collegio sindacale e,ove richiesto, del soggetto deputato al controllo
contabile;
4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori
e ai sindaci;
5) approva i regolamenti interni;
6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell’impresa,
i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a),e b) dell’articolo
3 della Legge n.142 del 2001;
8) approva il regolamento di cui all’art. punto 6 della Legge n.
142 del 2001;
9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte
secondo quanto previsto dall’art. 6 let. e) dalla Legge n. 142 del
2001;
10) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori
stabilendone gli importi e i caratteri di cui al precedente art.17 , nonché sui
voti spettanti secondo i conferimenti;
11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza
dalla legge e dal presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’art.
23.
L’Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che
il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione
di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti
spettanti a tutti soci sottopongano alla loro approvazione, facendone
domanda scritta agli amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo
e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti
sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta.
L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria
quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, e
sugli altri argomenti previsti dall’articolo 2365 codice civile.
Art. 28 (costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno
dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti
o rappresentati nelle adunanze.
Per le delibere riguardanti il punto 1 di cui al precedente articolo 27
l’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente
costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno
dei soci aventi diritto di voto.
Per l’approvazione o le successive modifiche del Regolamento e per
l’approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi
fronte, di cui all’articolo 6 della legge 142/2001, le relative
delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino, oltre che la maggioranza assoluta dei voti presenti all’Assemblea
di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori
risultanti dal libro dei soci.
Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o
la sua trasformazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole
di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.
Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all’inizio
dell’assemblea e prima di ogni votazione.
Ai sensi dell’art. 2538 ultimo comma del codice civile il Consiglio
di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti
i punti 1, 5, 7, 8 e 13 di cui al precedente articolo 27 sia espresso
anche per corrispondenza. In questo caso l’avviso di convocazione
deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso
la deliberazione proposta.
I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R ( o altro mezzo idoneo
a garantire la prova dell’avvenuta ricezione e la data stessa e
individuato dal Consiglio di Amministrazione) alla società apposita
dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella
quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero
l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno il motivo della loro
contrarietà o astensione. La mancata ricezione entro e non oltre
il giorno e l’ora fissati per l’Assemblea comporta che i voti
espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare
costituzione dell’Assemblea né ai fini del calcolo delle
maggioranze.
Art. 29 (verbale delle deliberazioni e votazioni)
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare del verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare
la data dell’Assemblea ed eventualmente anche in allegato l’identità dei
partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato
delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l’identificazione
dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere
riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine
del giorno. Il verbale dell’Assemblea Straordinaria deve essere
redatto dal un notaio.Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei
tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito
o di pubblicazione.
Art. 30 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel
libro dei soci da almeno trenta giorni e che non siano in mora nel versamento
delle azioni sottoscritte.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua
partecipazione.
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente
all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da
un altro socio mediante delega scritta.
Nessuno può rappresentare per delega più di due altri soci
aventi diritto al voto.
Si applica in quanto compatibile, l’art. 2372 del codice civile.
Non è ammesso il voto segreto.
Art. 31 (Presidenza dell’Assemblea)
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal
vice Presidente del consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche
di questi, dalla persona designata dall’assemblea stessa, col voto
della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina
del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall’Assemblea
ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta
tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori
persone giuridiche. I soci finanziatori non possono in ogni caso essere
più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore
a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio
della loro carica: non possono rimanere in carica per un numero di mandati
consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice Presidente.
Art. 33 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi
poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati
all’Assemblea dalla legge. Allo stesso e attribuita la competenza
sulle materie previste dall’ art. 2365 comma secondo del codice
civile.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad
eccezione delle materie previste dall’ art. 2381 del codice civile,
dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e
delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad
uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo
formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i
limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte
le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne
sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail
da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’ adunanza e, nei
casi d’urgenza, a mezzo telegramma, in modo che Consiglieri e Sindaci
effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga
la maggioranza degli amministratori in carica.
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di
mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere
soddisfatte le seguenti condizioni:
1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario
della riunione , che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del
verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo,
2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare
l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultato della votazione;
3) che siano consentiti al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno,
non che quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 35 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386
del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica
devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione
dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea
deve essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato,
il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto
a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Art. 36 (compensi agli amministratori)
Gli amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto
il rimborso delle spese sostenute per conto della società nel esercizio
delle loro mansioni.
Art. 37 ( Rappresentanza)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della
cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
Il presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni
o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone
liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle
liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi
autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di
giurisdizione.
La rappresentanza della Cooperativa, nei limiti delle deleghe conferite
anche ai consiglieri delegati, se nominati.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali,
institutori e procuratori speciali.
In caso di assenza e di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui
attribuiti spettano al vice Presidente.
Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione,
potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie
di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l’osservanza
delle norme legislative vigenti al riguardo.
Art. 38 (Collegio sindacale)
Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque
nominato dall’assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti
dall’Assemblea.
Devono essere nominati dall’Assemblea anche due sindaci supplenti.
Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall’Assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea
convocate per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dal Assemblea
all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del
loro ufficio.
Il collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile
a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti
nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Art. 39 (Controllo contabile)
Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo
non sia costituito integralmente da Revisori Contabili iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile
sulla società, quando obbligatorio per legge o comunque deliberato
dall’ Assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell’ art.
2409 bis comma primo del codice civile.
- TITOLO IX torna su
CONTROVERSIE
- Art. 40 (Clausola arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo
art. 41, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del
Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che
abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia
la mutualità del socio;
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
c) le controversie promossa da Amministratori, liquidatori o Sindaci, o
nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte
le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione
di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da
parte di nuovi soci.
L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore , Sindaco
o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola
di cui al comma precedente.
Le parti di comune accordo potranno preventivamente esperire il tentativo
di conciliazione di cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo
n. 5 del 2003 presso l’organismo di conciliazione promosso dalla
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano. Secondo
le modalità previste dal regolamento di funzionamento dello stesso.
Art. 41 (Arbitri e procedimento)
Gli arbitri sono in numero di:
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000(quindicimila).
Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene
conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art.
10 ss. Codice procedura civile;
b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono
nominati dalla Camera Arbitrale entro 60 giorni dalla richiesta.
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale
nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata
alla società, fermo restando quanto disposto dall’ art. 35,
comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art.
36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri
a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile,
con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’ Organo
arbitrale, salvo che essi proroghino detto termina per non più di
una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03,
nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso
in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento
o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non
necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento
della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano
alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza
di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipaste
dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.
Art. 42 (Esecuzione della decisione)
Fuori dei casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione,
la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita
agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando
incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o
quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.
- TITOLO X torna su
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
- Art. 43 (Liquidatori)
L’Assemblea che dichiara il scioglimento della società nominerà uno
o più liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 44 (Liquidazione del patrimonio)
In caso di scioglimento della società, l’ intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente
ordine:
- a rimborso del capitale sociale detenuti dai soci sovventori per l’intero
valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente
rivalutato a norma del precedente art. 23 lettera c) e delle eventuale
sovrapprezzo ;
- al Fondo Mutualistico per la promozione e sviluppo per la cooperazione,
di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
- TITOLO XI torna su
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
- Art. 45 (regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare
i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole
inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, il Consiglio
di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli
successivamente all’approvazione dell’Assemblea
Negli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento
e le mansione dei comitati tecnici se verranno costituiti.
Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere
posto all’ordine del giorno l’esame del Regolamento che disciplina
i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate
le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve
e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle
riserve tra soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione
del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
In particolare ai sensi dell’art 2514 la cooperativa:
a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto
al capitale effettivamente versato;
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione
ai soci cooperatori in misura superiore ad due punti rispetto al limite
massimo previsto per i dividendi;
c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori,
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,
l’inero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale
e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 47 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme
di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente
e, a norma dell’ art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili,
le norme delle Società per Azioni.